{"id":18,"date":"2020-11-03T23:10:10","date_gmt":"2020-11-03T22:10:10","guid":{"rendered":"https:\/\/immobiliarista:8890\/news\/?p=18"},"modified":"2020-12-17T14:26:04","modified_gmt":"2020-12-17T13:26:04","slug":"bonus-facciate-parapetti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/bonus-facciate-parapetti\/","title":{"rendered":"Bonus facciate per i parapetti, quando si pu\u00f2 fruire del beneficio"},"content":{"rendered":"<p>A\u00a0<strong>Fisco Oggi<\/strong>\u00a0un contribuente ha posto il seguente quesito: &#8220;Rientrano tra gli interventi ammessi al bonus facciate quelli per rifare il parapetto e la verniciatura della ringhiera?&#8221;.<br \/>\nIn merito, il Fisco ha spiegato che si pu\u00f2\u00a0usufruire del\u00a0bonus facciate\u00a0a patto che l&#8217;edificio oggetto degli interventi si trovi in\u00a0zona A o B\u00a0oppure in\u00a0zone a queste assimilabili\u00a0in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.<\/p>\n<p>Con la\u00a0circolare n. 2\/2020, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha spiegato che i lavori riconducibili al\u00a0decoro urbano\u00a0&#8211; come quelli su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni &#8211; o relativi alla\u00a0sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata, rientrano tra gli interventi ammessi all&#8217;agevolazione fiscale.<\/p>\n<p>Di recente,\u00a0con la risposta n. 434, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha spiegato che per poter usufruire del\u00a0bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al &#8220;recupero o restauro della facciata esterna&#8221; e devono essere realizzati esclusivamente sulle &#8220;strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi&#8221;.<\/p>\n<p>Inoltre, secondo quanto previsto dalla norma, nel caso in cui i\u00a0lavori di rifacimento della facciata, &#8220;ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell&#8217;intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell&#8217;edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015, (&#8230;), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell&#8217;allegato B al decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008&#8221;.<\/p>\n<p>Sempre sul fronte degli\u00a0interventi per poter beneficiare del bonus facciate, la circolare n. 2\/E del 2020 ha chiarito che &#8220;l&#8217;esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull&#8217;involucro &#8216;esterno visibile dell&#8217;edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell&#8217;edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)&#8217; e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale&#8221;.<\/p>\n<p>Via libera quindi agli interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli elementi che costituiscono la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, ma anche i lavori riconducibili al decoro urbano, come quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: idealista.it \/ Fisco Oggi &#8211; 03\/11\/2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fruire del bonus facciate per gli interventi sui parapetti \u00e8 possibile? Vediamo quanto chiarito dal Fisco in base a quanto previsto dalla normativa vigente.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":70,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[13,4,14],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":80,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18\/revisions\/80"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/70"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}