{"id":266,"date":"2023-02-15T17:09:07","date_gmt":"2023-02-15T16:09:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/?p=266"},"modified":"2023-02-15T17:09:07","modified_gmt":"2023-02-15T16:09:07","slug":"manutenzione-straordinaria-in-condominio-chi-paga-tra-venditore-e-acquirente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/manutenzione-straordinaria-in-condominio-chi-paga-tra-venditore-e-acquirente\/","title":{"rendered":"Manutenzione straordinaria in condominio, chi paga tra venditore e acquirente"},"content":{"rendered":"<p>Nella rubrica\u00a0\u201cIl quesito del Luned\u00ec\u201d\u00a0del\u00a0Sole 24 Ore\u00a0\u00e8 stato esposto un dubbio ed \u00e8 stato presentata la seguente domanda proprio in relazione alla\u00a0manutenzione straordinaria in condominio\u00a0e a\u00a0chi paga tra venditore e acquirente\u00a0dopo la\u00a0vendita dell\u2019immobile: \u201cAbbiamo venduto nel 2020 un immobile ereditato. Nel rogito \u00e8 stato specificato che avremmo provveduto all\u2019eventuale pagamento di una spesa, deliberata in assemblea nel febbraio 2018, per il rifacimento delle fognature, a tutt\u2019oggi non eseguito. Volevo sapere se vi sono termini di prescrizione e, inoltre, se l&#8217;impegno vale solo per la cifra deliberata nel 2018\u201d.<\/p>\n<p>In base a quanto chiarito, \u201csecondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, a differenza che per la gestione e la manutenzione ordinaria, nel caso di\u00a0opere di manutenzione straordinaria e\/o di innovazioni\u00a0la\u00a0deliberazione dell\u2019assemblea\u00a0chiamata a determinare la quantit\u00e0, la qualit\u00e0 e i costi dell\u2019intervento assume valore costitutivo della\u00a0relativa obbligazione in capo a ciascun condomino. Ne consegue che,\u00a0in caso di vendita\u00a0di una propriet\u00e0 esclusiva successivamente alla delibera assembleare di approvazione dell\u2019intervento di manutenzione straordinaria o innovativo, ove non si sia diversamente convenuto nei rapporti interni tra venditore e compratore,\u00a0i relativi costi devono essere sopportati dal venditore\u00a0anche qualora i lavori siano stati in tutto o in parte effettuati in epoca successiva e i costi (a parit\u00e0 di interventi) risultino superiori a quelli preventivati\u201d.<\/p>\n<p>Quindi, una volta\u00a0deliberati dall\u2019assemblea i lavori di manutenzione straordinaria, se si decide poi di\u00a0vendere l\u2019immobile\u00a0e acquirente e compratore non hanno raggiunto accordi diversi,\u00a0le spese spettano al venditore, anche nel caso in cui i lavori vengano in tutto o in parte effettuati in epoca successiva e i costi risultino superiori a quelli preventivati.<\/p>\n<p>\u00c8 stato poi spiegato che anche se l\u2019immobile viene venduto prima dell\u2019approvazione da parte dell\u2019assemblea della ripartizione della spesa e dell\u2019esecuzione degli interventi gi\u00e0 deliberati, i costi spettano sempre al venditore.<\/p>\n<p>Nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti, quindi non venga data attuazione alla delibera assembleare, \u201cpassati 10 anni dalla delibera stessa e salvo atti di interruzione (inizio dei lavori, raccomandate o altro), potrebbe operare la\u00a0prescrizione ordinaria, ex articolo 2946 del Codice civile\u201d. La prescrizione dopo dieci anni pu\u00f2 essere applicata, \u201ccon decorso dalla data della vendita, anche all\u2019obbligazione raggiunta tra venditore e acquirente in sede di rogito, con cui il primo si sia obbligato al pagamento verso il secondo delle spese straordinarie per gli interventi sull\u2019impianto fognario gi\u00e0 deliberati\u201d.<\/p>\n<p>Articolo visto su<br \/>\nCondominio, spetta al venditore sostenere i costi extra decisi prima del rogito (Il Sole 24 Ore)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: Idealista 15\/02\/2023<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La\u00a0manutenzione straordinaria in condominio\u00a0fa riferimento a tutti quegli interventi conservativi che non rientrano nel preventivo di gestione per la manutenzione ordinaria. Ma cosa accade se uno di questi interventi viene deliberato nel corso di un\u2019assemblea, ma non viene eseguito subito e nel frattempo l\u2019immobile viene venduto? Chi deve sostenere i costi extra decisi prima del rogito? Le spese spettano al venditore o all\u2019acquirente? Un quesito interessante, che \u00e8 stato approfondito dal quotidiano economico\u00a0Il Sole 24 Ore.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":267,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[100,152,151,89,150],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/266"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=266"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/266\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":268,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/266\/revisions\/268"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/267"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}