{"id":275,"date":"2023-04-19T11:14:32","date_gmt":"2023-04-19T09:14:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/?p=275"},"modified":"2023-04-19T18:13:56","modified_gmt":"2023-04-19T16:13:56","slug":"agevolazioni-prima-casa-e-residenza-di-famiglia-quando-non-si-perdono-i-benefici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/agevolazioni-prima-casa-e-residenza-di-famiglia-quando-non-si-perdono-i-benefici\/","title":{"rendered":"Agevolazioni prima casa e residenza di famiglia, quando non si perdono i benefici"},"content":{"rendered":"<p>La giurisprudenza si \u00e8 di recente espressa in tema di agevolazioni prima casa e residenza di famiglia, spiegando quali sono le condizioni in base alle quali non si perdono i benefici. Una delle condizioni necessarie, infatti, \u00e8 trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall\u2019acquisto. Ma cosa accade se un solo membro del nucleo familiare che ha usufruito del bonus non ha provveduto a fare quando richiesto dalla norma? Vediamolo insieme.<\/p>\n<p>Nello specifico, la vicenda riguarda una famiglia composta da due coniugi, titolari del diritto di abitazione, ciascuno per il 50% indiviso, e da due figli, titolari della nuda propriet\u00e0, ciascuno per il 50% indiviso. Alla famiglia \u00e8 stato notificato un atto dall\u2019ufficio delle Entrate di Bari per recuperare a tassazione il maggior importo per Iva all\u2019aliquota del 10%, questo perch\u00e9 uno dei due coniugi non ha trasferito la residenza nel comune in cui si trova l\u2019immobile acquistato con le agevolazioni prima casa entro i 18 mesi dal rogito. E i restanti acquirenti sono stati ritenuti responsabili in solido col predetto.<\/p>\n<p>Il giudizio di primo e secondo grado<\/p>\n<p>In primo grado \u00e8 stato accolto parzialmente il ricorso, \u201crilevando che poich\u00e9 uno dei due coniugi e i due figli avevano assolto l\u2019onere di trasferire la propria residenza entro il termine di legge, la decadenza dal beneficio fiscale era illegittima nei loro confronti, mentre non altrettanto poteva dirsi nei confronti dell\u2019altro soggetto rimasto inerte nel trasferimento della residenza\u201d. In secondo grado i giudici hanno osservato &#8220;che correttamente la Corte di prima istanza aveva rigettato il ricorso del coniuge inadempiente poich\u00e9, secondo la giurisprudenza di legittimit\u00e0, la condizione affinch\u00e9 l\u2019altro coniuge non residente, possa comunque godere del beneficio di cui in parole, \u00e8 che l\u2019acquisto ricada nella comunione legale in quanto verrebbe in risalto il concetto di \u2018residenza della famiglia&#8221;.<\/p>\n<p>L&#8217;ordinanza della Cassazione<\/p>\n<p>La vicenda \u00e8 poi arrivata in Cassazione. Con l\u2019ordinanza n. 3123 del 2 febbraio scorso, la Cassazione ha condannato le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimit\u00e0. I Supremi giudici hanno innanzitutto \u201crichiamato la costante giurisprudenza della Corte sul punto, la quale afferma, in estrema sintesi, che &#8220;in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l\u2019acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui \u00e8 ubicato l\u2019immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva \u00e8 che l\u2019immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ci\u00f2 in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell\u2019art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso&#8221;.<\/p>\n<p>Via libera, dunque, alle agevolazioni prima casa con la residenza di famiglia se c\u2019\u00e8 comunione dei beni, in caso contrario entrambi i coniugi devono trasferire la propria residenza entro i tempi stabiliti dalla norma.<\/p>\n<p>Fonte: Idealista 18\/04\/2023<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I chiarimenti della Cassazione<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":276,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[64,154,153,155],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/275"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=275"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/275\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":279,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/275\/revisions\/279"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/276"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=275"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}