{"id":320,"date":"2024-01-09T18:12:23","date_gmt":"2024-01-09T17:12:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/?p=320"},"modified":"2024-01-11T18:29:30","modified_gmt":"2024-01-11T17:29:30","slug":"detrazione-interessi-passivi-sul-mutuo-prima-casa-quando-non-residenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/detrazione-interessi-passivi-sul-mutuo-prima-casa-quando-non-residenti\/","title":{"rendered":"Detrazione interessi passivi sul mutuo prima casa quando non residenti"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 possibile approfittare della\u00a0<strong>detrazione sugli interessi passivi sul mutuo prima casa<\/strong>, anche quando\u00a0<strong>non si \u00e8 residenti<\/strong>\u00a0presso quell\u2019immobile? Pu\u00f2 sembrare una domanda insolita, in realt\u00e0 \u00e8 una situazione che coinvolge numerosi cittadini: coloro che si devono trasferire altrove per lunghi periodi date ragioni lavorative, ad esempio, ma anche chi si trova momentaneamente impossibilitato a concludere il cambio di residenza.<\/p>\n<p>In linea generale, la\u00a0<strong>residenza<\/strong>\u00a0presso l\u2019abitazione adibita come prima casa \u00e8 un prerequisito fondamentale, per poter approfittare delle detrazioni IRPEF sugli interessi del mutuo. Senza questa condizione, di conseguenza, si perdono tutti i benefici connessi. La legge ammette per\u00f2 alcune eccezioni, come il trasferimento urgente per motivi di lavoro, il ricovero in strutture di cura o l\u2019inagibilit\u00e0 dell\u2019immobile.<\/p>\n<p><strong>Come funziona la detrazione degli interessi passivi sul mutuo prima casa<\/strong><br \/>\nInnanzitutto, prima di analizzare le eccezioni sulla residenza previste dal nostro ordinamento, \u00e8 utile capire come funzioni la detrazione degli interessi passivi sul mutuo prima casa.<\/p>\n<p>Regolata dall\u2019articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi\u00a0(TUIR), e con nuovi limiti introdotti con la Legge Finanziaria del 2008 (Legge 244\/2007), la disciplina permette di fruire di una\u00a0<strong>detrazione IRPEF del 19%<\/strong>\u00a0sugli interessi pagati all\u2019istituto di credito per il mutuo sulla prima casa, nonch\u00e9 sugli oneri accessori, per un\u00a0<strong>massimo di 4.000 euro annui<\/strong>. Naturalmente, per massimizzare la detrazione, \u00e8 una buona idea scegliere un mutuo che permetta di rimanere il pi\u00f9 possibile entro questa soglia: ecco perch\u00e9 \u00e8 utile\u00a0simulare la rata mensile\u00a0prima di sottoscrivere il finanziamento.<\/p>\n<p>Per poter beneficiare della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, per\u00f2, \u00e8 necessario rispettare alcune condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019immobile deve essere adibito ad<strong> abitazione principale del contribuente<\/strong> titolare del mutuo. In presenza di cointestatari, come ad esempio i coniugi, ognuno potr\u00e0 approfittare delle detrazioni IRPEF in base alla quota di possesso;<\/li>\n<li>dalla data di acquisto dell\u2019immobile, ovvero dal momento del rogito, i proprietari hanno <strong>12 mesi di tempo<\/strong> per potervi <strong>trasferire la residenza<\/strong>, condizione necessaria affinch\u00e9 la casa venga considerata abitazione principale;Oltre a questi requisiti, ve ne sono altri relativi alla stessa sottoscrizione del mutuo:<\/li>\n<li>il mutuo deve essere <strong>stipulato entro 12 mesi<\/strong>, antecedenti o successivi, alla formalizzazione dell\u2019acquisto;<\/li>\n<li>il mutuo deve essere erogato a un soggetto residente in Italia o in uno Stato Membro dell\u2019Unione Europea;<\/li>\n<li>se il mutuo viene richiesto per la<strong>\u00a0costruzione<\/strong>\u00a0o la\u00a0<strong>ristrutturazione dell\u2019abitazione<\/strong>, dovr\u00e0 essere sottoscritto entro 6 mesi antecedenti o 18 successivi all\u2019inizio dei lavori, come previsto dalla Legge 222 del 2007.<br \/>\nVa inoltre specificato che l\u2019accesso alle detrazioni \u00e8 ammesso\u00a0<strong>solo per i mutui ipotecari<\/strong>, ovvero coperti dalla garanzia dell\u2019ipoteca. Per questa ragione, \u00e8 utile valutare preventivamente le tipologie di finanziamento disponibili e\u00a0scegliere il mutuo pi\u00f9 adatto\u00a0alle proprie esigenze, al netto delle agevolazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Quando non si possono detrarre gli interessi passivi sul mutuo?<\/strong><br \/>\nAltrettanto utile \u00e8 comprendere quando non si possano detrarre gli interessi passivi sul mutuo, sempre legato alla prima casa. Tra le casistiche principali, si elencano:<\/p>\n<ul>\n<li>quando si sottoscrive una <strong>tipologia di finanziamento diversa dal mutuo<\/strong> o, ancora, quando il mutuo non \u00e8 garantito da garanzia ipotecaria;<\/li>\n<li>quando il titolare del mutuo\u00a0<strong>non trasferisce la residenza<\/strong>\u00a0presso l\u2019immobile entro i 12 mesi dall\u2019acquisto;<\/li>\n<li>quando il titolare del mutuo fruisce di un <strong>regime fiscale agevolato<\/strong> che non prevede detrazioni IRPEF, ad esempio un professionista con Partita Iva in Regime Forfettario.<br \/>\nAppare perci\u00f2 evidente che il trasferimento della residenza presso l\u2019immobile sia un requisito indispensabile per poter accedere alle relative agevolazioni fiscali. Tanto che, come specificato dalla\u00a0Circolare 95\/DF del 2000, i benefici vengono meno anche quando il mancato cambio di residenza sia imputabile al Comune, ad esempio per un ritardo nel rilascio dei relativi documenti. Esistono, per\u00f2, alcune eccezioni, riportate di seguito.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Detrazioni degli interessi se non si \u00e8 residenti: quando sono ammesse<\/strong><br \/>\nCome accennato nel precedente paragrafo, trasferire la residenza sull\u2019immobile \u00e8 fondamentale per poter usufruire delle relative detrazioni sugli interessi del mutuo. Tuttavia, sono previsti tre casi in cui \u00e8 possibile inserire gli interessi passivi del mutuo in sede di dichiarazione dei redditi, e approfittare cos\u00ec delle agevolazioni IRPEF, anche qualora si avesse la residenza altrove:<\/p>\n<ul>\n<li>quando il contribuente si deve <strong>trasferire per motivi di lavoro<\/strong>, sopraggiunti dopo il rogito dell\u2019immobile. \u00c8 ammesso anche il trasferimento all\u2019estero, tuttavia la detrazione decade se si acquista in loco un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale;<\/li>\n<li>quando il contribuente necessita di un\u00a0<strong>ricovero in un istituto di cura<\/strong>, purch\u00e9 non fornisca l\u2019immobile in affitto a terzi;<\/li>\n<li>quando, a seguito di calamit\u00e0 naturali come un terremoto,<strong> l\u2019immobile viene dichiarato inagibile<\/strong>. In questo caso, per poter continuare a fruire delle detrazioni \u00e8 necessario che le rate del mutuo vengano comunque corrisposte.<br \/>\n\u00c8 inoltre utile specificare che al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in servizio permanente \u00e8 riconosciuta la detrazione, anche se l\u2019immobile non costituisce dimora abituale, purch\u00e9 si tratti dell\u2019unica abitazione di propriet\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Cosa succede alle detrazioni se si cambia residenza?<\/strong><br \/>\nNon capita di rado che il contribuente si trovi nella condizione di dover\u00a0<strong>cambiare residenza<\/strong>, rispetto all\u2019abitazione principale, successivamente all\u2019acquisto dell\u2019immobile e della stipula del relativo mutuo. Cosa accade alle detrazioni sugli interessi passivi, se non ci si trova nelle tre eccezioni previste per legge?<\/p>\n<p>Quando si cambia residenza, e quindi l\u2019immobile non \u00e8 pi\u00f9 considerato l\u2019abitazione principale,\u00a0s<strong>i perdono le relative agevolazioni IRPEF<\/strong>. Tuttavia, se in un secondo momento dal cambio di residenza la si volesse nuovamente trasferire sullo stesso immobile, rendendolo cos\u00ec nuovamente abitazione principale, si potr\u00e0 nuovamente fruire delle detrazioni dalla data di rientro.<\/p>\n<p><strong>Come si accede alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo<\/strong><br \/>\nInfine, \u00e8 utile ricordare come si possa detrarre gli interessi passivi del mutuo, sia per i residenti che per i non residenti, purch\u00e9 rientrino nelle eccezioni previste per legge.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 spiegato, le detrazioni vengono inserite in fase di\u00a0<strong>dichiarazione dei redditi\u00a0<\/strong>&#8211; quindi sul 730 o sul Modello Unico &#8211; allegando l\u2019opportuna documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li>la copia del contratto di mutuo, con la specifica che l\u2019immobile \u00e8 adibito ad abitazione principale;<\/li>\n<li>la copia dell\u2019atto di compravendita;-<\/li>\n<li>l\u2019autocertificazione di residenza;<\/li>\n<li>le quietanze di pagamento degli interessi passivi sul mutuo.<br \/>\nLe detrazioni verranno riconosciute in base a quanto versato per l\u2019anno fiscale oggetto della dichiarazione reddituale, fino a un tetto massimo di 4.000 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Poich\u00e9 potrebbero essere necessari ulteriori approfondimenti, considerando come ogni situazione sia a s\u00e9 stante &#8211; il caso tipico \u00e8, ad esempio, quello di due coniugi cointestatari che optano per separazione o divorzio dopo l\u2019acquisto dell\u2019immobile &#8211; il consiglio \u00e8 quello di affidarsi a un valido\u00a0<strong>commercialista<\/strong>, per vagliare l\u2019effettiva possibilit\u00e0 di accedere alle detrazioni IRPEF previste.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: Idealista 09\/01\/2024<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La residenza \u00e8 prerequisito fondamentale per accedere alla detrazione degli interessi sul mutuo, vi sono per\u00f2 tre eccezioni.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":321,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[62,65,209,211,208,212,210],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/320"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=320"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/320\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":324,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/320\/revisions\/324"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/321"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=320"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=320"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=320"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}