{"id":364,"date":"2024-11-06T20:50:50","date_gmt":"2024-11-06T19:50:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/?p=364"},"modified":"2024-11-07T19:32:01","modified_gmt":"2024-11-07T18:32:01","slug":"installazione-dellascensore-da-parte-di-un-solo-condomino-come-fare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/installazione-dellascensore-da-parte-di-un-solo-condomino-come-fare\/","title":{"rendered":"Installazione dell\u2019ascensore da parte di un solo condomino: come fare"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 possibile procedere all\u2019<strong>installazione di un ascensore da parte di un solo condomino<\/strong>? \u00c8 un dubbio pi\u00f9 che lecito per i tanti proprietari di appartamenti che, per vari motivi, hanno bisogno di soluzioni alternative alle scale.<\/p>\n<p>In linea generale, si pu\u00f2 procedere a proprie spese purch\u00e9 non si modifichi la destinazione d\u2019uso del bene e, ancora, non si impedisca agli altri condomini di servirsi altrettanto delle parti comuni dell\u2019edificio.<\/p>\n<p><strong>Cosa bisogna fare per mettere un ascensore in condominio?<\/strong><\/p>\n<p>Sebbene sia ormai una dotazione standard per le nuove costruzioni, sono ancora molti gli edifici condominiali sprovvisti di ascensore. Eppure, questa importante opera non \u00e8 solo una comodit\u00e0 in pi\u00f9 per i residenti: per molti proprietari di appartamenti \u00e8 una vera e propria necessit\u00e0, si pensi a condomini anziani oppure affetti da problemi di salute. Ma cosa sapere per mettere un ascensore in condominio, quali sono i passaggi?<\/p>\n<p>In linea generale, ci si pu\u00f2 trovare di fronte a due situazioni diverse:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019installazione di un\u00a0<strong>ascensore a uso di tutti i condomini<\/strong>, o della maggioranza degli stessi;<\/li>\n<li>l\u2019installazione di un\u00a0<strong>ascensore per un solo condomino<\/strong>\u00a0o, ancora, un numero ristretto di residenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Installazione dell\u2019ascensore per tutti i condomini<\/strong><\/p>\n<p>Come gi\u00e0 specificato, l\u2019installazione di un ascensore pu\u00f2 avvenire per richiesta di tutti i condomini o, ancora, solo da un singolo residente. Ma quali sono i passaggi per richiederne l\u2019<strong>approvazione<\/strong>?<\/p>\n<p>In genere, quando l\u2019installazione dell\u2019ascensore riguarda tutti i condomini &#8211; oppure una porzione rilevante degli stessi &#8211; l\u2019opera deve essere sottoposta al vaglio dell\u2019<strong>assemblea condominiale<\/strong>. Per farlo, l\u2019amministratore dovr\u00e0 convocare la stessa assemblea specificando l\u2019ordine del giorno e, dopo aver presentato il progetto, metterlo a votazione.<\/p>\n<p>Se il progetto viene approvato, e non comporta modifiche importanti alle parti comuni dell\u2019edificio, si proceder\u00e0 alla nomina dell\u2019impresa incaricata. Se, invece, gli interventi prevedono una spesa gravosa o voluttuaria, l&#8217;<strong>articolo 1121 del Codice Civile<\/strong>\u00a0prevede non solo che i condomini che non intendono trarne vantaggio siano esonerati dalla spesa, ma anche che l&#8217;innovazione non possa essere consentita a meno che la maggioranza dei condomini che l&#8217;hanno deliberata o accettata si facciano carico integrale dei costi.<\/p>\n<p>In ogni caso, prima della realizzazione sar\u00e0 sempre necessario verificare la sicurezza del progetto e il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche.<\/p>\n<p><strong>Ascensore installato solo da alcuni condomini<\/strong><\/p>\n<p>Ma cosa succede, se la richiesta di installare un ascensore proviene da un\u00a0<strong>singolo condomino<\/strong>\u00a0o, ancora, da pochi residenti? In questo caso, il proprietario potr\u00e0 procedere a proprie spese, purch\u00e9 non alteri la destinazione d\u2019uso delle parti comuni dell\u2019edificio e non impedisca ad altri di usarle parimenti, cos\u00ec come previsto dall\u2019<strong>articolo 1102 del Codice Civile<\/strong>.<\/p>\n<p>Di norma, se la richiesta del singolo avviene per abbattere le barriere architettoniche,\u00a0non \u00e8 indispensabile ottenere il voto favorevole dell\u2019assemblea, cos\u00ec come ribadito dalla\u00a0<strong>sentenza 19087\/2022 della Corte di Cassazione<\/strong>. Infatti, in questo caso l\u2019ascensore:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 da considerarsi a tutti gli effetti uno strumento per l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche in condominio;<\/li>\n<li>non pu\u00f2 essere perci\u00f2 negato il diritto del singolo condomino di installarlo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Quale maggioranza serve per un ascensore?<\/strong><\/p>\n<p>Ma quale maggioranza serve per approvare un ascensore, nei casi che richiedono un voto assembleare? Come previsto dagli\u00a0<strong>articoli 1120<\/strong>\u00a0e\u00a0<strong>1136 del Codice Civile:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>se si vuole procedere all&#8217;installazione per eliminare le barriere architettoniche, si dovr\u00e0 raggiungere la <strong>maggioranza semplice dei presenti<\/strong>, purch\u00e9 rappresentino almeno la met\u00e0 del valore in millesimi dell\u2019edificio;<\/li>\n<li>in caso contrario, \u00e8 necessaria la\u00a0<strong>maggioranza qualificata<\/strong>\u00a0dei presenti, con il raggiungimento di almeno un terzo del valore in millesimi del condominio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come gi\u00e0 evidenziato, per le installazioni richieste da singoli condomini previste per rimuovere barriere architettoniche, il voto favorevole dell\u2019assemblea non \u00e8 indispensabile. Anche qualora l&#8217;assemblea dovesse bocciare un&#8217;eventuale richiesta, optando per un\u00a0<strong>rifiuto all\u2019installazione dell\u2019ascensore<\/strong>, il singolo pu\u00f2 comunque procedere a proprie spese, in base all\u2019articolo 1121 del Codice Civile.<\/p>\n<p><strong>Quale maggioranza \u00e8 necessaria se l\u2019ascensore richiede il taglio scale?<\/strong><\/p>\n<p>Vi sono per\u00f2 delle eccezioni alla votazione di maggioranza, come nel caso sia necessario procedere al\u00a0<strong>taglio scale<\/strong> o, ancora, ad altri interventi molto gravosi. Di norma, si pu\u00f2 installare l&#8217;ascensore esternamente o<\/p>\n<p>internamente al condominio, ad esempio approfittando di un muro comune, della parete perimetrale oppure della tromba delle scale.<\/p>\n<p>La predisposizione all\u2019interno della\u00a0<strong>tromba delle scale<\/strong>\u00a0\u00e8 certamente la pi\u00f9 diffusa, ma a volte pu\u00f2 comportare degli interventi di adeguamento sulle parti comuni, come appunto il taglio o la limatura delle stesse scale. Questa procedura viene realizzata con speciali macchine che, tramite punte diamantate e in assenza di vibrazioni, modificano l\u2019assetto delle scale per ricavare lo spazio sufficiente per l\u2019ascensore.<\/p>\n<p>In questo caso, ci si trova di fronte a un\u2019innovazione sulle parti comuni che comporta degli interventi strutturali significativi. Per questa ragione, in base alle disposizioni degli\u00a0<strong>articoli 1120 e 1136 del Codice Civile,\u00a0<\/strong>bisogna ottenere:<\/p>\n<ul>\n<li>il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all\u2019assemblea;<\/li>\n<li>purch\u00e9 i partecipanti rappresentino i due terzi del valore dell\u2019edificio, pari quindi a 666 millesimi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come facile intuire, l\u2019intervento non potr\u00e0 andare a pregiudicare\u00a0<strong>la sicurezza e la stabilit\u00e0 dello stabile<\/strong>\u00a0e, in caso la richiesta provenga da un singolo condomino disabile o allo scopo di rimuovere barriere architettoniche, prevarr\u00e0 il principio di\u00a0<strong>solidariet\u00e0 del condominio<\/strong>, tanto che l\u2019installazione non potr\u00e0 essere inibita.<\/p>\n<p>Determinato come debba agire il singolo per l\u2019installazione dell\u2019ascensore in condominio, anche a uso privato, quali interventi si possono realizzare e, soprattutto, chi deve sostenere le spese?<\/p>\n<p id=\"Regole+d\u2019installazione+dell\u2019ascensore+privato+in+condominio\"><strong>Regole d\u2019installazione dell\u2019ascensore privato in condominio<\/strong><\/p>\n<p>Il singolo che vuole installare un ascensore per uso personale, oppure un piccolo gruppo di condomini che decide di avvalersene, deve prestare attenzione ad alcuni fattori di progetto, prima di procedere alla predisposizione dell\u2019apparecchio.<\/p>\n<p>Innanzitutto, \u00e8 indispensabile ribadire nuovamente che l\u2019installazione non pu\u00f2 avvenire a detrimento dell\u2019utilizzo delle parti comuni da parte degli altri condomini. Inoltre, sempre come previsto dall\u2019articolo 1120 del Codice Civile:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 necessario preservare il\u00a0<strong>decoro architettonico<\/strong>\u00a0del condominio, soprattutto se l\u2019installazione avviene sulle pareti esterne del palazzo, sulla facciata principale o visibile dai cortili;<\/li>\n<li>come gi\u00e0 detto, bisogna garantire la stabilit\u00e0 e la sicurezza dell\u2019edificio;<\/li>\n<li>\u00e8 inoltre necessario rispettare il\u00a0<strong>diritto di luce e veduta<\/strong>\u00a0di tutti i condomini che potrebbero essere interessati dal vano di scorrimento dello stesso ascensore, secondo le distanze stabilite dall\u2019<strong>articolo 907<\/strong>\u00a0del Codice Civile.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Spese per l\u2019installazione dell\u2019ascensore privato in condominio<\/strong><\/p>\n<p>Come facile intuire, se l\u2019installazione dell\u2019ascensore \u00e8 voluta da un singolo condomino, quest\u2019ultimo dovr\u00e0 farsi carico di tutti gli\u00a0<strong>oneri di spesa e di cura<\/strong>, quindi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell\u2019opera. Se, invece, la predisposizione \u00e8 richiesta da un piccolo gruppo di condomini, le relative spese saranno ripartite fra gli stessi.<\/p>\n<p>Ovviamente, i condomini che non hanno partecipato alle spese di installazione e ai costi di manutenzione, non potranno avvalersi dell\u2019ascensore. L\u2019accesso a quest\u2019ultimo, di conseguenza, potrebbe essere vincolato al possesso di specifiche chiavi di sblocco. In questo caso, si parla pi\u00f9 precisamente di\u00a0<strong>bene suscettibile a godimento separato<\/strong>, ovvero non disponibile per tutti i residenti.<\/p>\n<p>\u00c8 per\u00f2 necessario sottolineare che, nel tempo, qualsiasi altro condomino &#8211; o lo stesso condominio nel suo complesso &#8211; possono decidere di avvalersi dei vantaggi previsti dall\u2019innovazione. In caso di ingresso in itinere, sar\u00e0 necessario:<\/p>\n<ul>\n<li>sostenere la relativa\u00a0<strong>quota di spese d\u2019installazione<\/strong>, ripartita in millesimi;<\/li>\n<li>sostenere le\u00a0<strong>spese di manutenzione ordinaria e straordinaria<\/strong>\u00a0dell\u2019opera, sempre con una ripartizione in millesimi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 infine utile ricordare che l\u2019installazione di un ascensore da parte di un solo condomino permette di accedere alle\u00a0<strong>detrazioni previste per legge<\/strong>\u00a0per la rimozione delle barriere architettoniche, pari al 50% per una spesa massima di 96.000 euro entro il 31 dicembre 2024 e del 36% nel corso del 2025, salvo future modifiche.<\/p>\n<p>Fonte: Idealista 06\/11\/2024<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;installazione di un ascensore da parte di un solo condomino \u00e8 possibile, nel rispetto delle parti comuni dell&#8217;edificio.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":365,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[262,264,263,268,272,269,267,266,265,270,271],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/364"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=364"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/364\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":375,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/364\/revisions\/375"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/365"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=364"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=364"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=364"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}