{"id":402,"date":"2025-05-07T21:42:00","date_gmt":"2025-05-07T19:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/?p=402"},"modified":"2025-08-06T12:50:25","modified_gmt":"2025-08-06T10:50:25","slug":"tempi-di-vendita-della-prima-casa-novita-anche-per-chi-ha-comprato-nel-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/tempi-di-vendita-della-prima-casa-novita-anche-per-chi-ha-comprato-nel-2024\/","title":{"rendered":"Tempi di vendita della prima casa, novit\u00e0 anche per chi ha comprato nel 2024"},"content":{"rendered":"<p>La\u00a0legge di Bilancio 2025\u00a0ha introdotto un\u2019interessante novit\u00e0 per quanto riguarda <strong>i\u00a0tempi di vendita della prima casa<\/strong>. \u00c8 stato infatti esteso da uno a\u00a0<strong>due anni<\/strong>\u00a0il periodo di tempo per alienare (vendere o donare) gli immobili preposseduti che sono stati gi\u00e0 acquistati con i benefici fiscali. Adesso, l\u2019Agenzia delle Entrate ha chiarito che l\u2019estensione del predetto limite temporale non \u00e8 riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1\u00b0 gennaio 2025 e che lo stesso si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno, entro cui il contribuente \u00e8 tenuto ad alienare l\u2019immobile pre\u00adposseduto.<\/p>\n<p>Nello specifico, con la\u00a0risposta <strong>n. 127 del 5 maggio 2025<\/strong>, l\u2019Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che <strong>l\u2019agevolazione prima casa\u00a0<\/strong>\u00e8 disciplinata dalla Nota II \u00adbis posta in calce all\u2019articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur. Secondo quanto previsto da tale articolo, agli atti traslativi a titolo oneroso della propriet\u00e0 di case di abitazione di categoria catastale diversa da A\/1, A\/8, A\/9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda propriet\u00e0, dell\u2019usufrutto, dell\u2019uso e dell\u2019abitazione relativi alle stesse viene applicata l\u2019aliquota del 2 per cento\u00a0a patto che:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l\u2019acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall\u2019acquisto la propria residenza [&#8230;]\u037e<\/li>\n<li>nell\u2019atto di acquisto l\u2019acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui \u00e8 situato l&#8217;immobile da acquistare\u037e<\/li>\n<li>nell\u2019atto di acquisto l\u2019acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso, abitazione e nuda propriet\u00e0 su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo [&#8230;].<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Agevolazioni prima casa, come cambia il tempo per vendere<\/strong><br \/>\nL\u2019Agenzia delle Entrate ha poi spiegato che \u201cil successivo comma 4\u00ad bis, come modificato dall\u2019articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025), stabilisce che \u2018l\u2019aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l\u2019acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell\u2019immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest\u2019ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell\u2019atto. In mancanza di detta alienazione, all\u2019atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4\u2019\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il\u00a0comma 116 dell\u2019articolo 1 della legge di Bilancio 2025\u00a0ha dunque\u00a0raddoppiato il termine per vendere la prima casa\u00a0senza perdere l\u2019agevolazione per il nuovo acquisto<\/strong>, \u201cin quanto il contribuente resta momentaneamente titolare di due immobili, acquistati entrambi con il beneficio in esame\u201d.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda nello specifico la\u00a0<strong>decorrenza della nuova disposizione<\/strong>, con la risposta fornita nel corso dell\u20198\u00b0 Forum dei Commercialisti, tenutosi il 27 gennaio 2024 e pubblicata su\u00a0Italia Oggi\u00a0il 28 gennaio 2025, l\u2019Agenzia delle Entrate ha precisato che l&#8217;articolo 1, comma 116, della legge di Bilancio 2025 non prevede che l\u2019estensione del predetto limite temporale sia riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1\u00b0 gennaio 2025 e che lo stesso si applica anche nel caso in cui, al\u00a031 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno, entro cui il contribuente \u00e8 tenuto ad alienare l\u2019immobile pre\u00adposseduto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: Idealista 07\/05\/2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge di Bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per vendere la prima casa senza perdere l\u2019agevolazione per il nuovo acquisto<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":403,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[303,301,5,302,300],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/402"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=402"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/402\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":404,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/402\/revisions\/404"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/403"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=402"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=402"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=402"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}