{"id":406,"date":"2025-06-04T20:41:17","date_gmt":"2025-06-04T18:41:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/?p=406"},"modified":"2025-08-06T16:47:04","modified_gmt":"2025-08-06T14:47:04","slug":"bonus-edilizi-2025-le-istruzioni-dellagenzia-delle-entrate-sul-riordino-delle-detrazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/bonus-edilizi-2025-le-istruzioni-dellagenzia-delle-entrate-sul-riordino-delle-detrazioni\/","title":{"rendered":"Bonus edilizi 2025, le istruzioni dell\u2019Agenzia delle Entrate sul riordino delle detrazioni"},"content":{"rendered":"<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Si torna a parlare di\u00a0<strong>bonus edilizi<\/strong> e delle novit\u00e0 scattate con il nuovo anno, in particolare in seguito alle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2025,\u00a0la legge 30 dicembre 2024, n. 207. A farlo \u00e8 l\u2019Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato la\u00a0<strong>circolare n. 6\/E del 29 maggio<\/strong>. Un documento con il quale ha fornito le prime indicazioni operative circa le novit\u00e0 che sono state introdotte in particolare per quanto riguarda\u00a0<strong>i limiti agli oneri e alle spese detraibili per i redditi superiori a 75mila euro<\/strong>.<\/p>\n<h2 id=\"ee56bbef70acabff07b10eadafcfbd1d1\">I chiarimenti della circolare n. 6\/E sul riordino delle detrazioni 2025<\/h2>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Per quanto riguarda il\u00a0<strong>riordino delle detrazioni<\/strong>, la circolare n. 6\/E\u00a0ha ricordato che a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2025 sono stati stabiliti, per i\u00a0<strong>soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro<\/strong>, alcuni\u00a0<strong>limiti<\/strong>\u00a0per la\u00a0<strong>fruizione delle detrazioni dall\u2019imposta sui redditi<\/strong>, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:<\/p>\n<ul>\n<li>il reddito complessivo del contribuente;<\/li>\n<li>il numero di figli fiscalmente a carico.<\/li>\n<\/ul>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Come spiegato, la norma prevede una riduzione progressiva, all\u2019aumentare del reddito, dell\u2019ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilit\u00e0 accertata.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">In particolare, la circolare spiega che il comma 1 del nuovo articolo 16-ter del Tuir prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i\u00a0<strong>soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro<\/strong>, gli\u00a0<strong>oneri<\/strong>\u00a0e le\u00a0<strong>spese<\/strong>, considerati complessivamente, per i quali \u00e8 prevista una detrazione dall\u2019imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono\u00a0<strong>ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare<\/strong>, le cui modalit\u00e0 di calcolo sono fissate dal medesimo articolo.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Resta fermo che, nella determinazione dell\u2019importo degli oneri e delle spese ai quali applicare l\u2019articolo 16-ter in commento, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione. In particolare, nel predetto ammontare si deve tener conto, laddove previsto dalle disposizioni agevolative, degli oneri e delle spese sostenuti nell\u2019interesse dei familiari di cui all\u2019articolo 12 del Tuir.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Atteso che la legge di Bilancio 2025 ha modificato l\u2019articolo 12 del Tuir, la circolare dell\u2019Agenzia delle Entrate ricorda che, come precisato con la circolare 16 maggio 2025, n. 4\/E,\u00a0<strong>a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2025<\/strong>, laddove le norme agevolative fanno riferimento ai familiari del citato articolo 12, fermo restando il rispetto, ove richiesto, delle condizioni ivi previste, \u00e8 possibile fruire delle detrazioni per gli oneri e per le spese sostenuti nell\u2019interesse:<\/p>\n<ul>\n<li>del coniuge non legalmente ed effettivamente separato;<\/li>\n<li>di ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;<\/li>\n<li>degli ascendenti conviventi.<\/li>\n<\/ul>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Secondo quanto spiegato,\u00a0<strong>l\u2019ammontare massimo degli oneri e delle spese<\/strong>\u00a0che danno diritto alla detrazione \u00e8 calcolato\u00a0<strong>moltiplicando l\u2019importo base<\/strong>, determinato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16-ter del Tuir in base al reddito complessivo del contribuente,\u00a0<strong>per un coefficiente<\/strong>, indicato nel successivo comma 3,\u00a0<strong>crescente in relazione al numero di figli<\/strong>, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico ai sensi dell\u2019articolo 12, comma 2, del Tuir. In merito, atteso che la legge di Bilancio 2025 ha incluso i figli conviventi del coniuge deceduto fra i soggetti per i quali spettano le agevolazioni per i familiari dell\u2019articolo 12, per ragioni logico-sistematiche si ritiene che, nel computo del numero dei figli per il calcolo del coefficiente, occorra includere anche i predetti soggetti che siano fiscalmente a carico.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Il comma 2 dell\u2019articolo 16-ter del Tuir stabilisce che l\u2019importo base \u00e8 pari a:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>14.000 euro<\/strong>, se il reddito complessivo del contribuente \u00e8 superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 100.000 euro;<\/li>\n<li><strong>8.000 euro<\/strong>, se il reddito complessivo del contribuente \u00e8 superiore a 100.000 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Il successivo comma 35 stabilisce che il\u00a0<strong>coefficiente da applicare all\u2019importo base<\/strong>, ai fini del calcolo dell\u2019ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, \u00e8 pari a:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>0,50<\/strong>\u00a0se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;<\/li>\n<li><strong>0,70<\/strong>\u00a0se nel nucleo familiare \u00e8 presente un figlio fiscalmente a carico;<\/li>\n<li><strong>0,85<\/strong>\u00a0se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;<\/li>\n<li><strong>1<\/strong>\u00a0se sono presenti pi\u00f9 di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilit\u00e0 accertata ai sensi dell\u2019articolo 3 della l. n. 104 del 1992.<\/li>\n<\/ul>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">La circolare precisa poi che, per l\u2019<strong>individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico<\/strong>\u00a0in base al quale determinare il coefficiente da applicare ai sensi del comma 3, deve farsi riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell\u2019anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. In particolare, i predetti figli, fermo restando il rispetto del requisito reddituale per essere considerati fiscalmente a carico, rilevano nel computo anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell\u2019anno (ad esempio in caso di nascita del figlio).<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Considerando inoltre la previsione di cui al comma 4-ter dell\u2019articolo 12 del Tuir, i figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poich\u00e9 per gli stessi gi\u00e0 percepisce l\u2019assegno unico e universale (Auu) o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici di cui all\u2019articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Ne consegue che il contribuente, ai fini del calcolo dell\u2019ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, deve:<\/p>\n<ul>\n<li>quantificare l\u2019importo base di cui al comma 2, a seconda del reddito complessivo posseduto;<\/li>\n<li>applicare all\u2019importo base il coefficiente di cui al comma 3, individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.<\/li>\n<\/ul>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Il risultato cos\u00ec ottenuto determina l\u2019<strong>ammontare massimo degli oneri e delle spese<\/strong>\u00a0sul quale il contribuente deve calcolare l\u2019<strong>importo della detrazione spettante<\/strong>.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Viene poi precisato che, nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all\u2019ammontare massimo cos\u00ec determinato, in assenza di specifiche disposizioni, il contribuente individua, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d\u2019imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle singole disposizioni agevolative.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Il comma 4 dell\u2019articolo 16-ter del Tuir stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, sono escluse:<\/p>\n<ul>\n<li>le spese sanitarie detraibili ai sensi dell\u2019articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir;<\/li>\n<li>le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;<\/li>\n<li>le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell\u2019articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.<\/li>\n<\/ul>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">La circolare ha inoltre evidenziato che sono escluse dall\u2019ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie, poich\u00e9 in questi casi la quantificazione effettiva delle spese sostenute non \u00e8 rilevante ai fini della fruizione della detrazione.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Il comma 5 dell\u2019articolo 16-ter del Tuir prevede che, ai fini del computo dell\u2019ammontare complessivo degli oneri e delle spese che \u00e8 possibile portare in detrazione, con riferimento alle spese detraibili in pi\u00f9 annualit\u00e0, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">La disposizione stabilisce, inoltre, che sono in ogni caso esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, di cui all\u2019articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del Tuir, nonch\u00e9 i premi di assicurazione del medesimo articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. Sono, altres\u00ec, escluse dal computo dell\u2019ammontare degli oneri complessivi detraibili di cui al comma 1 dell\u2019articolo 16-ter le rate delle spese detraibili ai sensi dell\u2019articolo 16-bis15 del Tuir ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Il comma 6 del nuovo articolo 16-ter del Tuir, ai fini del computo dell\u2019ammontare degli oneri e delle spese detraibili, stabilisce che il\u00a0<strong>reddito complessivo<\/strong>\u00a0deve essere assunto al\u00a0<strong>netto del reddito dell\u2019unit\u00e0 immobiliare adibita ad abitazione principale\u00a0<\/strong>e di quello\u00a0<strong>delle relative pertinenze<\/strong>\u00a0di cui all\u2019articolo 10, comma 3-bis, del Tuir. Al riguardo si osserva che, come evidenziato da ultimo con la circolare n. 4\/E del 2025, ai sensi dell\u2019articolo 8 del Tuir, \u201cil reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (\u2026)\u201d.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">La circolare dell\u2019Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato il fatto che nel medesimo documento di prassi \u00e8 stato chiarito che, nel\u00a0<strong>calcolo del reddito complessivo<\/strong>\u00a0da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (cosiddetto reddito di riferimento), si tiene conto anche dei\u00a0<strong>redditi assoggettati a cedolare secca<\/strong>, dei\u00a0<strong>redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti o professioni<\/strong>, della\u00a0<strong>quota di agevolazione Ace<\/strong>\u00a0e delle\u00a0<strong>somme elargite a titolo di liberalit\u00e0<\/strong>\u00a0(cosiddette mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Viene quindi ricordato che, ai sensi dell\u2019articolo 35 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per i soggetti che aderiscono al\u00a0<strong>concordato preventivo biennale<\/strong>, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del\u00a0<strong>reddito effettivo<\/strong>\u00a0e non di quello concordato.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Si precisa, in ogni caso, che rimane ferma l\u2019applicazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell\u2019articolo 15 del Tuir. Ne consegue che il\u00a0<strong>contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 120.000 euro<\/strong>, determina l\u2019ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell\u2019articolo 16-ter e beneficia delle detrazioni di cui all\u2019articolo 15 del Tuir per l\u2019intero importo. Qualora, invece, il\u00a0<strong>reddito complessivo percepito<\/strong>\u00a0nell\u2019anno di riferimento sia\u00a0<strong>superiore a 120.000 euro<\/strong>, il contribuente, dopo aver determinato l\u2019ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell\u2019articolo 16-ter, beneficia delle detrazioni di cui all\u2019articolo 15 del Tuir (ad eccezione di quelle indicate al comma 3-quater del medesimo articolo) per la parte corrispondente al rapporto tra l\u2019importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">In conclusione, la circolare ha chiarito che per gli oneri detraibili ai sensi dell\u2019articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di\u00a0<strong>prestiti o mutui\u00a0<\/strong>contratti dal 1\u00b0 gennaio 2025, che concorrono alla quantificazione dell\u2019ammontare massimo degli oneri e delle spese di cui all\u2019articolo 16-ter, la detrazione spetta, ai sensi del successivo comma 3-quater, per l\u2019intero importo, a prescindere dal reddito complessivo del contribuente.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Fonte: Idealista 04\/06\/2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I chiarimenti sui limiti agli oneri e alle spese detraibili per i redditi superiori a 75mila euro<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":407,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[125,301,304,305],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/406"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=406"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/406\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":408,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/406\/revisions\/408"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/407"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=406"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=406"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=406"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}