{"id":412,"date":"2025-08-01T19:06:05","date_gmt":"2025-08-01T17:06:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/?p=412"},"modified":"2025-08-06T17:17:04","modified_gmt":"2025-08-06T15:17:04","slug":"affitto-parziale-prima-casa-non-si-perde-lesenzione-imu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/affitto-parziale-prima-casa-non-si-perde-lesenzione-imu\/","title":{"rendered":"Affitto parziale prima casa, non si perde l&#8217;esenzione Imu"},"content":{"rendered":"<p>La normativa italiana prevede una serie di esenzioni per l\u2019abitazione principale del contribuente, tra le quali rientra anche quella relativa all\u2019Imposta Municipale Unica (o Propria). In questo pi\u00f9 ampio contesto una buona notizia per i contribuenti \u00e8 costituita dal fatto che se viene data in\u00a0affitto parziale la prima casa, l\u2019Imu\u00a0non deve essere pagata. Ma \u00e8 necessario che il proprietario continui a mantenere la residenza all\u2019interno dell\u2019immobile.\u00a0A fornire questa indicazione \u00e8 stato direttamente il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanza, che ha cavalcato alcune sentenze tributarie.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\"><strong>Come funzione l&#8217;Imu<\/strong><\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">L\u2019Imu \u00e8 un\u2019<strong>imposta patrimoniale<\/strong>\u00a0che deve essere versata dai proprietari degli immobili situati sul territorio italiano, diversi dall&#8217;abitazione principale sempre che quest\u2019ultima non venga considerata di lusso.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Il presupposto per il quale \u00e8 dovuto il versamento dell\u2019Imu \u00e8 determinato dal possesso di alcuni beni immobiliari, che sono indicati all\u2019interno dell\u2019<strong>articolo 2 del Dlgs n. 504\/1992<\/strong>. Nel dettaglio il legislatore si riferisce a:<\/p>\n<ul>\n<li>fabbricati;<\/li>\n<li>aree fabbricabili;<\/li>\n<li>terreni agricoli.<\/li>\n<\/ul>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Sono tenuti a versare l\u2019Imu i\u00a0<strong>proprietari<\/strong>\u00a0e quanti abbiano dei\u00a0<strong>diritti reali sull\u2019immobile<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"media-image\">\n<div class=\"field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item\"><\/div>\n<\/div>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\"><strong>L&#8217;esenzione per l&#8217;abitazione principale<\/strong><\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">L\u2019Imu, come abbiamo visto, non deve essere versata sull&#8217;<strong>abitazione principale<\/strong>. Ma a cosa ci si riferisce, quando si utilizza questo termine? Per essere considerato tale un immobile deve avere le seguenti caratteristiche:<\/p>\n<ul>\n<li>il contribuente ne deve essere il proprietario o detenere un qualsiasi altro diritto reale;<\/li>\n<li>al suo interno deve aver collocato la\u00a0<strong>residenza anagrafica<\/strong>;<\/li>\n<li>al suo interno deve avere la\u00a0<strong>dimora abituale<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\"><strong>Le agevolazioni per l&#8217;affitto parziale della prima casa<\/strong><\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Decidere di dare in affitto con un regolare contratto di locazione parte della prima casa non determina la perdita delle agevolazioni previste. In altre parole \u00e8 possibile continuare a non pagare l\u2019Imu. Questo significa, molto semplicemente, che \u00e8 possibile concedere in affitto una o pi\u00f9 stanze continuando a mantenere l\u2019esenzione dell\u2019imposta e le agevolazioni sulla prima casa. \u00c8 importante, per\u00f2, che l\u2019immobile continui ad essere utilizzato come abitazione principale.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">A fornire un&#8217;indicazione chiara in questo senso ci ha pensato direttamente il\u00a0<strong>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze<\/strong>, con la Faq n. 12 del 20 gennaio 2016, nella quale ha sottolineato che l&#8217;abitazione principale, anche quando \u00e8 stata parzialmente locata, non perde questa destinazione: \u00e8 possibile, quindi, continuare a beneficiare dell&#8217;esenzione Imu.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Il chiarimento del Mef \u00e8 arrivato a seguito di un quesito posto da un proprietario, che aveva dato in affitto alcune stanze a degli studenti universitari. La risposta fornita dal Ministero chiarisce che in questa circostanza \u00e8 possibile continuare a beneficiare dell&#8217;esenzione Imu\u00a0ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 707 della Legge n. 147\/2013.\u00a0L&#8217;esenzione viene applicata\u00a0<strong>a partire dal 1\u00b0 gennaio 2014<\/strong>, anche se \u00e8 bene verificare cosa preveda il regolamento Imu che \u00e8 stato approvato dal Comune di residenza.<\/p>\n<div class=\"media-image\">\n<div class=\"field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item\"><\/div>\n<div class=\"media-image__info\"><strong>Come non pagare l&#8217;IMU sulla prima casa affittata<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<p data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Si pu\u00f2 continuare a beneficiare delle esenzioni Imu sulla prima casa anche in caso di parziale locazione, ma \u00e8 necessario non fingere. Dichiarare in modo fraudolento di abitare all\u2019interno dell\u2019immobile, oltre che costituire un reato, pu\u00f2 portare ad un accertamento fiscale.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Fatta questa doverosa premessa \u00e8 necessario ricordare che deve essere conservata tutta la documentazione che attesti la regolarit\u00e0 del contratto di affitto &#8211; il quale deve essere registrato all\u2019Agenzia delle Entrate &#8211; e deve essere dimostrato che, all\u2019interno dell\u2019immobile, il\u00a0<strong>proprietario continua ad avere la residenza e la dimora<\/strong>. Essere in possesso di questa documentazione potrebbe risultare utile nel momento in cui l\u2019amministrazione comunale dovesse muovere delle contestazioni.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Il passo successivo \u00e8 verificare quale sia il regolamento Imu nel Comune di residenza: non \u00e8 detto che tutti gli enti locali recepiscono l\u2019orientamento del Mef. Nel caso in cui questo dovesse avvenire, \u00e8 necessario prepararsi a delle contestazioni da parte dell&#8217;amministrazione comunale.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\"><strong>Accertamento Imu, cosa si rischia<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Il mancato versamento dell\u2019Imu non \u00e8 un reato: \u00e8 un\u00a0<strong>illecito tributario<\/strong>. Sono previste, in altre parole, delle semplici sanzioni di natura pecuniaria. Il Comune ha la possibilit\u00e0 di accertare il versamento dell\u2019Imu degli ultimi cinque anni (il periodo anteriore \u00e8 andato in prescrizione).<\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">A quanti non versano l\u2019Imu o dichiarano una falsa residenza viene irrogata una\u00a0<strong>sanzione pari al 30% dell\u2019imposta<\/strong>\u00a0dovuta. Nell\u2019arco dei primi due anni il contribuente ha la possibilit\u00e0 di ravvedersi e pagare le sanzioni in misura ridotta, purch\u00e9 non sia scattato l\u2019accertamento. Prima si ricorre all\u2019istituto del ravvedimento operoso e si regolarizza la propria posizione, pi\u00f9 basse saranno le sanzioni.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\"><strong>Come fare in caso di accertamento Imu<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Il Comune potrebbe decidere di inviare un accertamento Imu al contribuente all\u2019interno del quale vi \u00e8 una contestazione relativa al pagamento dell\u2019imposta perch\u00e9 l&#8217;immobile \u00e8 stato parzialmente affittato.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">L&#8217;amministrazione comunale, con questo documento, deve motivare la propria contestazione. Il contribuente\u00a0<strong>entro 60 giorni<\/strong>\u00a0deve:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">presentare un ricorso presso la\u00a0<strong>Commissione Tributaria Provinciale<\/strong>\u00a0di competenza;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">presentare un\u2019<strong>istanza di riesame in autotutela<\/strong>. In questo caso \u00e8 necessario presentare tutta la documentazione attraverso la quale attestare che l\u2019immobile \u00e8 stato affittato solo parzialmente e si sia continuata a mantenere nell\u2019immobile la residenza e la dimora abituale.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Sotto un profilo strettamente economico appare pi\u00f9 conveniente presentare un\u2019istanza di\u00a0<strong>riesame in autotutela<\/strong>. Il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, generalmente, ha un costo pi\u00f9 elevato determinato dalle maggiori spese processuali. \u00c8 necessario sapere, per\u00f2, che l\u2019istanza di riesame in autotutela non sospende e non interrompe il termine di pagamento. O quello per presentare il ricorso.<\/p>\n<div class=\"media-image\">\n<div class=\"field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item\"><\/div>\n<\/div>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\"><strong>Come funziona l&#8217;affitto parziale?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Non c\u2019\u00e8 alcuna legge che vieti di affittare anche solo una stanza del proprio appartamento, anche quando questo sia la propria abitazione principale. A livello pratico la locazione parziale si viene a verificare nel momento in cui il proprietario concede in affitto solo <strong>una parte della propria casa<\/strong>\u00a0(magari anche solo una stanza) e continui a risiedere al suo interno.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">\u00c8 una formula che viene utilizzata soprattutto nelle citt\u00e0 universitarie o dove c\u2019\u00e8 un&#8217;alta densit\u00e0 abitativa: si affittano delle stanze agli studenti universitari o ai lavoratori temporanei. E allo stesso tempo si continua a mantenere la residenza all&#8217;interno dell\u2019immobile.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-mrf-recirculation=\"[Article] Inline paragraph\">Fonte: Idealista 01\/08\/2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Affittare una stanza o una parte della prima casa non fa perdere l&#8217;esenzione Imu, purch\u00e9 non si cambi la residenza.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":413,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[315,311,10,313,316,312,314],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/412"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=412"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/412\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":414,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/412\/revisions\/414"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/413"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=412"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=412"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.immobiliarista.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=412"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}