Agli interventi finalizzati alla realizzazione o per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali, nei limiti previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compete la detrazione irpef al 50% (che il Governo ha prorogato fino al 31/12/2020).

L’importo massimo detraibile è di 96.000 euro ad unità.

Per fruire della detrazione è necessario che l’impresa costruttrice rilasci al compratore, oltre alla fattura, anche una dichiarazione che attesti l’ammontare delle spese relative alla pura realizzazione del box.

La condizione imprescindibile per la detraibilità è che esista un vincolo pertinenziale con un immobile a uso abitativo, cioè il box o il posto auto siano a suo servizio.

In caso di costruzione, l’esistenza del vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia. Acquistando invece contemporaneamente casa e box, dalla società costruttrice, il vincolo pertinenziale deve risultare nel rogito.

Per fruire della detrazione, il pagamento deve avvenire mediante apposito bonifico bancario che riporti:

• la causale del versamento (detrazione ex articolo 16-bis del DPR 917/1986);
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione che deve coincidere con chi dispone il bonifico;
• il codice fiscale o la partita Iva del costruttore.

Negli istituti finanziari esistono appositi modelli per questo tipo di bonifico.

I documenti da conservare sono:

• il rogito o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
• dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
• bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Per quanto concerne il pagamento, si ricorda che:

• se si paga con bonifico prima ancora dell’atto notarile e in assenza di un preliminare d’acquisto registrato, si decade dall’agevolazione;
• se si paga con un bonifico emesso nello stesso giorno del rogito, ma prima della stipula dell’atto, trattandosi di un semplice “sfasamento” orario tra l’emissione del bonifico e la stipula del rogito, non si perde l’agevolazione;
• se gli interventi sono pagati da più soggetti la detrazione compete in base alla quota di sostenimento delle spese.

Fonte: Altroconsumo 31/07/2020 – Agenzia delle Entrate guida “ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”