Fino al 31 dicembre del 2020, in tutto il territorio nazionale, è sospesa ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

L’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, che ha coinvolto l’Italia e tutto il mondo, ha reso necessario introdurre misure più restrittive a tutela della salute di tutti.

Il Governo, con DL Ristori, mira a salvaguardare la protezione della salute dei cittadini e quindi il contenimento del virus, che rappresenta, allo stesso tempo, anche la migliore misura per difendere la tenuta economica e sociale complessiva del Paese.

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nell’ambito delle “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, all’art. 4, intitolato “Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa”, dispone:

la proroga del termine di sospensione delle procedure esecutive previste dall’art. 54-ter (del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile n. 27). In sostanza la proroga della sospensione  ha la durata di 63 giorni (dal 29 ottobre al 31 dicembre 2020).
L’art. 4 del d.l. n. 137 del 2020 prosegue aggiungendo che “è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In sintesi, vengono vietati i  pignoramenti sull’abitazione principale del debitore a pena di inefficacia fino alla data di conversione del decreto-legge, che dovrebbe presumibilmente cadere sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto Ristori”.

Si vedrà come i vari Tribunali italiani si comporteranno e quale giurisprudenza ulteriore si formerà di fronte alle varie istanze covid con richiesta di proroga 54 ter e art. 4 DL 137, che verranno presentate per sospendere le aste immobiliari.

www.avvocatomandico.it (www.glistatigenerali.com)