Il bonus idrico 2021 è previsto dai commi dal 61 al 65 dell’articolo 1 della legge di bilancio. Si tratta di un contributo massimo di 1.000 euro che spetta alle persone fisiche residenti in Italia per interventi di sostituzione di “di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari”.

Si tratta di uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro per il 2021 messi a disposizione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il ministero dell’Ambiente sarà incaricato, inoltre, di adottare un apposito decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1º gennaio 2021) per definire come richiedere il bonus idrico e le scadenze.

Nel comma 63 sono indicate nel dettaglio le spese per le quali è previsto il contributo del bonus idrico. Si tratta :

  • fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Una buona notizia per i contribuenti a cui spetta il bonus idrico. Secondo quanto stabilito dal comma 64 dell’articolo 1, il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

 

Fonte: Idealista 13 gennaio 2021