Caparra confirmatoria, cosa dice il Codice Civile

Nello specifico, in merito alla caparra confirmatoria, l’articolo 1385 del Codice Civile recita: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.

Caparra confirmatoria nel preliminare

Come spiegato a idealista/news dal consigliere nazionale del Notariato, Giulio Biino, “il preliminare prevede la dazione di una caparra confirmatoria. Si tratta di quella somma di denaro che il promissario acquirente versa al promittente venditore. La caparra confirmatoria deve essere restituita nella misura del doppio qualora il promittente venditore non intenda più arrivare alla stipula dell’atto definitivo; viceversa viene trattenuta dallo stesso promittente venditore qualora sia il promissario acquirente a non volere più arrivare alla stipula dell’atto definitivo. Si può dire, dunque, che la caparra confirmatoria assume la veste di una sorta di garanzia per l’adempimento futuro. Se si stipula un preliminare, è evidente che vincolarsi con una caparra confirmatoria è pressoché indispensabile; diversamente, il preliminare che non prevede la dazione di alcuna somma è poco garantista tanto per chi vende quanto per chi compra”.

E ancora: “La somma versata a titolo di caparra confirmatoria è soggetta a un’imposizione fiscale pari allo 0,50%. Qualora si prevedano dazioni di somme intermedie, quindi altri versamenti tra il momento della sottoscrizione del preliminare e il momento del definitivo, le si possono qualificare indifferentemente, a scelta delle parti, come integrazione di caparra oppure come acconti prezzo”.

Caparra confirmatoria e acconto

La caparra confirmatoria si distingue dall’acconto. Entrambi prevedono l’anticipo di una somma di denaro, ma sono due istituti differenti.

La caparra rappresenta una garanzia: in caso di inadempimento da parte dell’acquirente, il venditore può recedere dal contratto e trattenerla; in caso di inadempimento da parte del venditore, l’acquirente può recedere dal contratto ed esigere il doppio della stessa.

L’acconto, invece, non rappresenta un risarcimento in caso di mancata conclusione del contratto, ma è esclusivamente il pagamento anticipato di una parte del prezzo. Nel caso in cui il contratto non dovesse andare a buon fine, l’acconto deve essere restituito e in un secondo momento si può procedere alla richiesta di risarcimento del danno.

Fonte: Idealista 10/03/2021