Il Tribunale di Milano si è espresso di recente in tema di locazione e restituzione dell’immobile, chiarendo che “il proprietario di un immobile in affitto non può pretendere la restituzione del bene in perfetto stato e, di conseguenza, alla scadenza del contratto l’inquilino non è tenuto a ripristinare le condizioni originarie del bene stesso”. A tal proposito, è necessario considerare quanto stabilito dall’articolo 1590 del Codice civile.

Nello specifico, l’articolo 1590 del Codice civile, “Restituzione della cosa locata”, recita:

“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate”.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano e che ha portato alla sentenza 7350/2023, come riportato dal Sole 24 Ore che ha trattato la questione, una proprietaria di un appartamento aveva trattenuto “la cauzione richiesta alla conduttrice al momento della stipula dell’accordo, sostenendo che durante la locazione le aveva procurato danni, nello specifico la rimozione di due porte e una serie di impronte di mobili e quadri sulle pareti. La proprietaria avanzava richiesta di risarcimento”.

Nel pronunciarsi, prendendo a riferimento l’articolo 1590 del Codice civile, il Tribunale di Milano ha spiegato che “il locatore non ha il diritto di pretendere la restituzione del bene locato in perfetto stato, per cui il conduttore non è tenuto a ripristinare lo stato locativo dell’immobile nelle condizioni in cui l’ha ricevuto, perché il ripristino tende ad assicurare al locatore il vantaggio, non consentito dalla legge, di non sopportare l’onere economico delle spese di deterioramento della cosa, determinato da un uso normale della stessa, che è già compensato con il canone di locazione”.

La sentenza del Tribunale di Milano ha poi ricordato che la giurisprudenza ha più volte chiarito che “rientrano nel normale degrado d’uso i fori dei tasselli nel rivestimento della cucina per appendere i pensili e quelli per il sostegno delle tende, nonché la presenza sulle pareti di impronte di mobili e quadri, connesse alla mancata tinteggiatura prima della consegna”.

Fonte: Idealista 06/11/2023