“Gli onorari dei notai – afferma Rubertelli – non hanno più dei minimi e dei massimi tariffari sin dal 2006, quindi dipendono dal valore dell’atto, dalla complessità della pratica e vanno concordati col proprio notaio  di volta in volta con la raccomandazione di sceglierlo sulla base del rapporto di fiducia e non sulla base di un ragionamento squisitamente economico. Normalmente accade che il notaio venga scelto dalla parte acquirente per cui nella normalità dei casi (ma la regola è derogabile per volontà delle parti) è l’acquirente che paga l’onorario del notaio”

Ma ci sono dei casi in cui a pagare è anche il venditore. “Il venditore dovrà sostenere le spese relative a:

  • La trascrizione della accettazione tacita della eredità (quando il bene alienato proviene da una successione)
  • La plusvalenza forfetizzata al 26% ove non preferisca pagarla direttamente in sede di denunzia dei redditi (e sempre che ne ricorrano i presupposti) ad es rivendita della casa prima di 5 anni ad un prezzo maggiore rispetto all’acquisto
  • L’attestato di prestazione energetica;
  • Le eventuali sistemazioni catastali e urbanistiche
  • La eventuale rettifica dell’atto di provenienza (nel caso in cui presentassero degli errori materiali nei dati catastali o anagrafici.

 Fonte: Idealista 08/02/2021