Con la risposta n. 599, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di superbonus e interventi di riduzione del rischio sismico su un edificio esistente posseduto da due comproprietari composto da una unità F4, da una unità A3 e da una unità C2.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in tema di superbonus 110 per immobili di categoria catastale F4, i lavori di riduzione del rischio sismico, di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico realizzati su un edificio composto da tre unità immobiliari di diversa categoria catastale, detenuto in comproprietà da due coniugi, sono ammessi al superbonus, compresi quelli effettuati sull’unità censita in categoria F4 “unità immobiliare in corso di definizione”. Questo perché l’immobile è esistente.

L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto spiegato che, in seguito alla modifica arrivata con la legge di Bilancio 2021, è possibile beneficiare del superbonus 110 per cento per gli interventi di ristrutturazione e di riduzione del rischio sismico sulle parti comuni dell’edificio in argomento.

Per quanto riguarda in particolare gli immobili di categoria catastale F4, le “unità immobiliare in corso di definizione”, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la categoria catastale F4 è una delle cosiddette “categorie fittizie”, di cui fanno parte tutte quelle individuate dalla lettera F a cui non è attribuita alcuna rendita catastale. Secondo l’Agenzia delle Entrate, agli immobili di categoria catastale F4 si possono applicare gli stessi chiarimenti forniti con la circolare n. 7/2021 in merito alle spese sostenute per gli interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F2 (unità collabenti). Tali immobili possono beneficiare delle detrazioni dal momento che, anche se relativi a una categoria catastale che si riferisce a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono essere considerati come edifici esistenti, poiché si tratta di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Quel che è importante è che gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico siano classificati nel titolo abilitativo e che da tale titolo abilitativo risulti il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare nella categoria catastale C6 e il vincolo di pertinenzialità con l’unità abitativa che deriverà dai lavori effettuati sull’unità accatastata come F4.

E’ stato inoltre precisato che, per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, per beneficiare del maxi sconto gli immobili devono possedere specifiche caratteristiche tecniche, in particolare devono essere dotati di impianti di riscaldamento.

 

Fonte: Idealista 21/09/2021